Art. 17.
(Consorzi volontari di tutela).

      1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
      2. Il consorzio, qualora individuato dalla regione o dalla provincia autonoma e in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2, e

 

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individuato secondo le modalità di cui allo stesso articolo, svolge l'attività di controllo per la certificazione prevista dal medesimo articolo 10.
      3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al consorzio che ne fa specifica richiesta e che:

          a) associa almeno il 35 per cento dei viticoltori e rappresenta almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, almeno il 51 per cento della produzione;

          b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

          c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni citate all'articolo 18;

          d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

          e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del relativo decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

      4. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

 

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      5. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
      6. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando:

          a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

          b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

      7. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
      8. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

          a) atto costitutivo e statuto;

          b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

          c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

          d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta,

 

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calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

      9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

          a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

          b) comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonchè della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

          c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

      10. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate

 

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alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna DO o IGT, di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

          a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

          b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

          c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;

          d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

          e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.

      11. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
      12. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza

 

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del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 3 vengono sospese.
      13. I costi per le attività indicate alle lettere c), d) ed e) del comma 10 sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento delle regioni interessate per le attività indicate alla medesima lettera c), e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le altre attività.