1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
2. Il consorzio, qualora individuato dalla regione o dalla provincia autonoma e in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2, e
a) associa almeno il 35 per cento dei viticoltori e rappresenta almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, almeno il 51 per cento della produzione;
b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;
c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni citate all'articolo 18;
d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;
e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del relativo decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.
4. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;
b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.
7. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
8. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;
d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta,
9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:
a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;
b) comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonchè della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.
10. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate
a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;
c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;
d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.
11. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
12. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza